Voto degli elettori temporaneamente residenti all'estero

Gli elettori temporaneamente all'estero da almeno 3 mesi per motivi di studio, lavoro, cure mediche e dei loro famigliari conviventi, possono richiedere di poter votare per corrispondenza.

Voto degli elettori temporaneamente residenti all'estero
Voto degli elettori temporaneamente residenti all'estero

Descrizione

Con una nota pubblicata l'8 aprile 2025, il Ministero dell'Interno ricorda che l'art. 4-bis, comma 2, della legge 459/2001, modificato in ultimo dall'art.6 comma 2 lett.a) della legge 165/2017, stabilisce che i cittadini italiani non iscritti all’AIRE che si trovano temporaneamente all’estero per motivi di lavoro, studio o cure mediche per un periodo di almeno 3 mesi nel quale ricade la data di svolgimento della consultazione elettorale, nonché i loro familiari conviventi (per i familiari la presenza all’estero può essere anche inferiore ai 3 mesi), possono esercitare il diritto di voto per corrispondenza presentando un'apposita dichiarazione al proprio Comune di iscrizione elettorale.

L'opzione per il voto per corrispondenza all'estero può essere espressa compilando un apposito modulo riportato nel presente avviso, da trasmette entro e non oltre il 32° giorno antecedente la consultazione elettorale, quindi entro MERCOLEDI' 7 MAGGIO 2025, direttamente al Comune di Villafranca in Lunigiana tramite:

  • e-mail all'indirizzo: demografici@comune.villafranca.ms.it
  • PEC all'indirizzo: comune.villafrancainlunigiana@postacert.toscana.it
  • per posta ordinaria (in questo caso l’elettore ha l’onere di accertarne la ricezione da parte dell’ufficio elettorale entro il termine stabilito, ovvero il 7 maggio p.v. Non farà fede il timbro postale) all’indirizzo: Comune di Villafranca in Lunigiana - Ufficio Elettorale, Piazza Aeronautica 1- 54028 Villafranca in Lunigiana (MS) 

La dichiarazione di opzione, redatta su carta libera e necessariamente corredata di copia di documento d’identità valido dell’elettore, deve in ogni caso contenere l’indirizzo postale estero cui va inviato il plico elettorale ed una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui al comma 1 del citato art. 4-bis, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Data: 23 Aprile 2025

Ultimo aggiornamento: 24 Aprile 2025, 8:43